Conformemente alla LLing (art. 21) e all'OLing (art. 17), la Confederazione può sostenere i Cantoni plurilingui per l'adempimento dei loro compiti speciali, riguardanti specificatamente l'amministrazione e l'insegnamento.
Con un contratto di prestazioni concluso per un periodo di quattro anni con l'Ufficio federale della cultura, ogni Cantone definisce i compiti speciali che desidera svolgere nell'ambito della promozione delle lingue.